Le condotte illecite soggette alla normativa sul whistleblowing comprendono tutti quei comportamenti irregolari, illegali o potenzialmente dannosi per l’organizzazione o per la collettività.
Nel caso delle PA, si fa riferimento a quella varietà di reati contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro Secondo, Titolo II, Capo I del Codice Penale, e vengono inclusi anche abusi di vario tipo e irregolarità tali da compromettere il buon funzionamento dell’organizzazione, quali sprechi, false dichiarazioni, irregolarità contabili, etc.
Nel caso delle aziende, sono illecite tutte quelle condotte scorrette che violino la legge, ledano il principio di imparzialità o infrangano il regolamento aziendale, includendo le casistiche di corruzione, frode e situazioni lesive per la salute e la sicurezza collettiva o che generino qualsiasi danno verso terzi.
Tali condotte sono quindi diverse da eventuali comportamenti illeciti lesivi dell’interesse personale del singolo dipendente o collaboratore.
Chiunque segnali illeciti rilevati durante l’attività lavorativa manifesta un coinvolgimento eticamente corretto ed è invitato a circostanziare il più possibile i fatti segnalati, riportando informazioni precise su tempi e luoghi in cui si è verificato il fatto e fornendo elementi utili all’identificazione del soggetto autore dei fatti segnalati.
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