Chi segnala una condotta illecita non può essere sanzionato, demansionato, né licenziato a causa della segnalazione.
Allo stesso modo il denunciante, sia esso un dipendente pubblico o privato, non può essere soggetto a pressioni o discriminazioni dirette o indirette aventi effetto sulle condizioni di lavoro per qualsiasi motivo collegato alla denuncia.
Il segnalante che subisca tali misure disciplinari, o altre azioni ritorsive o discriminatorie può comunicarle all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), direttamente o tramite le organizzazioni sindacali.
La denuncia, inoltre, è sottratta all’accesso documentale previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Scopri tutti i riferimenti normativi relativi alla segnalazione di illeciti.