
Whistleblowing: approvate le nuove Linee Guida ANAC che ridefiniscono ruolo e autonomia del gestore per la gestione degli illeciti
Il 26 novembre 2025 ANAC ha approvato le nuove disposizioni che cambiano la gestione quotidiana dei canali di segnalazione. Autonomia decisionale, sanzioni amministrative fino a 50mila euro e obblighi tecnologici: cosa devono sapere Compliance Officer e RPCT.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato con la Delibera n. 478 del 26 novembre 2025 le nuove Linee Guida sui canali interni di segnalazione whistleblowing – con efficacia immediata, senza periodi transitori – completando il quadro normativo avviato con il D.Lgs. 24/2023.
Il documento, pubblicato l’11 dicembre, introduce prescrizioni vincolanti che ridefiniscono responsabilità, procedure e requisiti tecnologici per chi gestisce le segnalazioni all’interno di organizzazioni pubbliche e private.
Per i responsabili della compliance, l’impatto è immediato: dall’autonomia decisionale del gestore alle sanzioni per non conformità, fino agli obblighi di consultazione sindacale e di revisione dei canali utilizzati (con il superamento di email e PEC), le nuove disposizioni richiedono verifiche urgenti e, in molti casi, riorganizzazioni strutturali.

1. Autonomia del gestore: il principio cardine per i responsabili Whistleblowing
La novità più rilevante delle Linee Guida riguarda l’autonomia operativa del gestore del canale interno. ANAC stabilisce un principio inequivocabile: gli organi di indirizzo non possono esercitare poteri di supervisione sulla gestione delle singole segnalazioni.
Cosa significa in concreto
Il gestore deve poter:
Esempio pratico: se dall’istruttoria emerge la necessità di rivedere un regolamento interno, il gestore completa autonomamente l’analisi e trasmette la relazione (anonimizzata) all’organo competente. Non è l’organo di indirizzo a decidere se proseguire o archiviare.
Perché è un cambio di paradigma per chi gestisce le segnalazioni interne
Molte organizzazioni hanno strutturato i propri modelli prevedendo un’approvazione finale dell’organo di indirizzo sulle decisioni del gestore.
Il gestore mantiene piena autonomia valutativa e operativa. L’organo di indirizzo conserva solo un ruolo di monitoraggio generale sul funzionamento della procedura whistleblowing, ma non può interferire con le singole istruttorie.
Le azioni richieste immediate
2. Whistleblowing: email e PEC vietate, perché e quali alternative
Nelle Linee Guida ANAC è chiarito senza ambiguità che email ordinaria e PEC non sono canali idonei per le segnalazioni whistleblowing. Il motivo è tecnico: questi strumenti non garantiscono un livello adeguato di riservatezza dell’identità del segnalante, come invece richiede la normativa. Il loro utilizzo, di conseguenza, espone l’Organizzazione a una violazione dei requisiti di legge.
Il problema della tracciabilità delle segnalazioni whistleblowing via email
I sistemi di gestione della posta elettronica:
Anche con misure di mitigazione, la PEC non garantisce gli standard di riservatezza richiesti dal D.Lgs. 24/2023.
Le soluzioni conformi per il whistleblowing
La preferenza assoluta deve andare a piattaforme informatiche dedicate con le opportune misure tecniche (ad esempio non tracciabilità degli accessi dalla rete aziendale) volte a garantire riservatezza e privacy, a norma GDPR.
Legality Whistleblowing è la piattaforma DigitalPA che risponde al 100% ai requisiti tecnici e normativi.
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Sanzioni e responsabilità: cosa rischiano le Organizzazioni senza un software di Whistleblowing
ANAC può applicare sanzioni da 10.000 a 50.000 euro per:
Responsabile: l’organo di indirizzo, in solido con i suoi componenti (con possibilità di azione di regresso verso i soggetti effettivamente responsabili).


