
Whistleblowing: approvate le nuove Linee Guida ANAC che ridefiniscono ruolo e autonomia del gestore interno
Il 26 novembre 2025 ANAC ha approvato le nuove disposizioni che cambiano la gestione quotidiana dei canali di segnalazione. Autonomia decisionale, sanzioni amministrative fino a 50mila euro e obblighi tecnologici: cosa devono sapere Compliance Officer e RPCT.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato con la Delibera n. 478 del 26 novembre 2025 le nuove Linee Guida sui canali interni di segnalazione whistleblowing – con efficacia immediata, senza periodi transitori – completando il quadro normativo avviato con il D.Lgs. 24/2023.
Il documento, pubblicato l’11 dicembre, introduce prescrizioni vincolanti che ridefiniscono responsabilità, procedure e requisiti tecnologici per chi gestisce le segnalazioni all’interno di organizzazioni pubbliche e private.
Per i responsabili della compliance, l’impatto è immediato: dall’autonomia decisionale del gestore alle sanzioni per non conformità, fino agli obblighi di consultazione sindacale e di revisione dei canali utilizzati (con il superamento di email e PEC), le nuove disposizioni richiedono verifiche urgenti e, in molti casi, riorganizzazioni strutturali.

1. Autonomia del gestore: il principio cardine per i responsabili Whistleblowing
La novità più rilevante delle Linee Guida riguarda l’autonomia operativa del gestore del canale interno. ANAC stabilisce un principio inequivocabile: gli organi di indirizzo non possono esercitare poteri di supervisione sulla gestione delle singole segnalazioni.
Cosa significa in concreto
Il gestore deve poter:
Esempio pratico: se dall’istruttoria emerge la necessità di rivedere un regolamento interno, il gestore completa autonomamente l’analisi e trasmette la relazione (anonimizzata) all’organo competente. Non è l’organo di indirizzo a decidere se proseguire o archiviare.
Perché è un cambio di paradigma per chi gestisce le segnalazioni interne
Molte organizzazioni hanno strutturato i propri modelli prevedendo un’approvazione finale dell’organo di indirizzo sulle decisioni del gestore.
Il gestore mantiene piena autonomia valutativa e operativa. L’organo di indirizzo conserva solo un ruolo di monitoraggio generale sul funzionamento della procedura whistleblowing, ma non può interferire con le singole istruttorie.
Le azioni richieste immediate
2. Email e PEC vietate: perché e quali alternative
Nelle Linee Guida ANAC è chiarito senza ambiguità che email ordinaria e PEC non sono canali idonei per le segnalazioni whistleblowing. Il motivo è tecnico: questi strumenti non garantiscono un livello adeguato di riservatezza dell’identità del segnalante, come invece richiede la normativa. Il loro utilizzo, di conseguenza, espone l’Organizzazione a una violazione dei requisiti di legge.
Il problema della tracciabilità delle segnalazioni whistleblowing via email
I sistemi di gestione della posta elettronica:
Anche con misure di mitigazione, la PEC non garantisce gli standard di riservatezza richiesti dal D.Lgs. 24/2023.
Le soluzioni conformi per il whistleblowing
La preferenza assoluta deve andare a piattaforme informatiche dedicate con le opportune misure tecniche (ad esempio non tracciabilità degli accessi dalla rete aziendale) volte a garantire riservatezza e privacy, a norma GDPR.
Legality Whistleblowing è la piattaforma DigitalPA che risponde al 100% ai requisiti tecnici e normativi.
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Sanzioni e responsabilità: cosa rischiano le Organizzazioni
ANAC può applicare sanzioni da 10.000 a 50.000 euro per:
Responsabile: l’organo di indirizzo, in solido con i suoi componenti (con possibilità di azione di regresso verso i soggetti effettivamente responsabili).


