Safeguarding: cos’è, quando è obbligatorio e come strutturare un canale di segnalazione efficace

Safeguarding: cos’è, quando è obbligatorio e come strutturare un canale di segnalazione efficace

Il Safeguarding è un obbligo per gli Enti sportivi. Dalla grande Federazione con strutture articolate all’associazione locale, tutte le organizzazioni del mondo dello sport sono chiamate a dotarsi di regole chiare per prevenire e gestire abusi, violenze e discriminazioni che compromettono la sicurezza e l’integrità dei tesserati, soprattutto se di minore età.

Molte realtà del settore si sono già adeguate, ma è nella gestione delle segnalazioni che il modello di Safeguarding viene messo alla prova: se le misure adottate rimangono soltanto su carta, l’Ente diventa vulnerabile a rischi organizzativi e reputazionali.

Come deve essere gestito il canale per il safeguarding?
E quali garanzie deve offrire al Responsabile e ai soggetti coinvolti?

Analizziamo il quadro normativo di riferimento e gli elementi essenziali per impostare un sistema di segnalazione adeguato alla realtà dell’Ente sportivo.

Cos’è il Safeguarding nello sport

Il Safeguarding nello sport, letteralmente “tutela/protezione”, indica l’insieme di misure contenute nel D.Lgs. n. 36 e nel D.Lgs. 39 del 28 febbraio 2021, nelle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e nei Principi Fondamentali approvati dall’Osservatorio permanente del CONI per le politiche di safeguarding, finalizzate a prevenire e gestire abusi, violenze e discriminazioni, con particolare attenzione ai soggetti più fragili come i minori.

Cosa deve prevedere il Modello organizzativo Safeguarding

L’articolo 16, comma 2, del D.Lgs. 39/2021 prevede che le Società sportive affiliate adottino un  Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva (MOCAS) coerente con le linee guida emanate dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni Benemerite di riferimento, vale a dire un documento dove vengono dettagliate le politiche di safeguarding  – l’equivalente del modello di gestione 231 per la compliance in ambito sportivo.

I principi fondamentali emanati dal CONI hanno poi definito i contenuti minimi che tali strumenti devono prevedere, tra cui:

  • misure di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni nell’attività sportiva

  • un Codice di condotta con obblighi e divieti a carico di dirigenti, tecnici, collaboratori e tesserati

  • la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Safeguarding Officer)

  • procedure per la segnalazione anonima/riservata e la gestione dei casi

  • misure a tutela della riservatezza delle persone coinvolte, nel rispetto del GDPR

  • obblighi formativi periodici, finalizzati alla diffusione dei principi di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni presso i dirigenti, i tecnici e i tesserati

Safeguarding e MOG 231 nello sport: integrazione e obblighi normativi

L’art. 16, comma 4 del D.Lgs. 39/2021 stabilisce che, qualora l’ente sportivo abbia già adottato un Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, questo debba essere integrato con le disposizioni in materia di Safeguarding, al fine di garantire coerenza nel sistema di controllo interno ed evitare sovrapposizioni tra presidi organizzativi.

Safeguarding nello sport

Safeguarding: obbligo e ambito soggettivo di applicazione

L’obbligo di adottare misure di safeguarding si inserisce nel quadro della Riforma dello Sport, attuata con i decreti legislativi nr. 36–40 del 28 febbraio 2021.

  • D.Lgs. 36/2021: ha introdotto specifiche tutele organizzative nell’attività sportiva, anche con riferimento alla protezione dei minori, tra cui la nomina del Responsabile Safeguarding.

  • D.Lgs. 39/2021: ha previsto l’adozione, da parte di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva di linee guida per modelli organizzativi e codici di condotta volti alla prevenzione di molestie, violenza di genere e discriminazioni.

I principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione dell’Osservatorio permanente CONI hanno esteso e dettagliato tali previsioni per l’intero sistema sportivo organizzato.  L’obbligo riguarda quindi tutti gli enti affiliati o riconosciuti dal CONI, tra cui: Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA), Enti di Promozione Sportiva (EPS), Leghe, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD).

Il ruolo del Responsabile Safeguarding contro abusi, violenze e discriminazioni

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni è la figura prevista dal D.Lgs. 36/2021 e dalle disposizioni del CONI quale punto di riferimento interno per la gestione dei casi e garante dell’applicazione effettiva del sistema adottato.

Il ruolo di Safeguarding Officer richiede autonomia e assenza di conflitti di interesse, soprattutto nei contesti in cui le relazioni personali e associative sono strette. In molte realtà sportive, infatti, dirigenti, tecnici e collaboratori operano nello stesso ambiente da anni: la gestione di una segnalazione può incidere sugli equilibri interni e sulla reputazione dell’organizzazione.

Il Responsabile:

  • controlla che nella società siano applicati correttamente il regolamento, il modello organizzativo e il codice etico adottati per prevenire abusi e discriminazioni

  • riceve e gestisce le segnalazioni di comportamenti contrari alle politiche di safeguarding, garantendo riservatezza e tutela dei segnalanti

  • propone aggiornamenti al modello organizzativo e al codice etico quando necessario

  • interviene e promuove iniziative per prevenire o contrastare i comportamenti lesivi

  • verifica ogni anno l’efficacia delle misure adottate e, se serve, proporre azioni correttive

  • partecipa alla formazione obbligatoria organizzata dall’organismo sportivo di affiliazione

Se l’Ente si rifiuta di nominare il Responsabile – o ne ritarda la nomina – commette una violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, e rischia sia sanzioni disciplinari da parte dell’organismo di affiliazione o la revoca dell’affiliazione.

Come strutturare un canale di segnalazione Safeguarding efficace

Il canale di segnalazione è l’elemento che consente di rendere effettivo il Modello di gestione adottato dall’Ente. Deve essere coerente con quanto previsto dal MOCAS e dai principi coni CONI, ma anche proporzionato alla dimensione e all’organizzazione interna. Un canale efficace dovrebbe garantire:

Il canale deve essere facilmente individuabile da tesserati, tecnici e collaboratori, senza generare ambiguità su modalità e destinatari della segnalazione.

Le segnalazioni possono contenere dati particolarmente delicati, anche riferiti a minori. È necessario limitare gli accessi ai soli soggetti autorizzati e prevenire la diffusione impropria delle informazioni.

La ricezione della segnalazione deve attivare un percorso rapido (quick-response) e coerente con il Modello adottato: valutazione preliminare, eventuale coinvolgimento degli organi competenti, archiviazione o attivazione di procedimenti disciplinari.

Nel caso di Federazioni, Enti di Promozione o Leghe con articolazioni territoriali, il canale deve consentire una gestione uniforme e controllata dei flussi informativi.

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Gestire una segnalazione che coinvolge minori o dinamiche interne complesse come quelle relative al safeguarding richiede un ambiente informatico sicuro, che rispecchi il Modello adottato dall’organizzazione sportiva e la sua struttura, soprattutto nei casi di Federazioni o realtà con articolazioni territoriali.

Un modulo generico o una semplice casella email espongono l’organizzazione a rischi evitabili e contestazioni in sede di audit o verifica.

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